Art. 101 OPAn

Obbligo di autorizzazione

Necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque:
  1. a. gestisce una pensione o un rifugio per animali con più di cinque posti;
  2. b. offre a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali al giorno;
  3. c. all’anno, alleva e cede a terzi un n. di discendenti dal suo allevamento superiore a: 1. venti cani o tre figliate di cuccioli di cani, 2. venti gatti o cinque figliate di cuccioli di gatti, 3. 100 conigli, conigli nani o porcellini d’India, 4. 300 topi, ratti, criceti o gerbilli, 5. 1000 pesci ornamentali, 6. 100 rettili, 7. i discendenti di oltre venticinque coppie di uccelli di dimensioni pari al massimo a quelle di un pappagallo calopsitta, di oltre dieci coppie di uccelli di dimensioni maggiori di quelle dei pappagalli calopsitta oppure di oltre cinque coppie di ara o di cacatua;
  4. d. … e. effettua a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi senza aver conseguito una formazione di cui all’articolo 192 cpv. 1 lett. a.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/11/2020 · 2 citazioni de Riassunto
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2025.202
    WBE.2025.202
    · 24/03/2026 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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