Art. 28 OPAn
Allevamento di cani e gatti
1 L’incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.
2 Nell’allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all’ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali.
3 Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un’ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall’allevamento.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto di acquisto, allevamento e soggiorno di cani potenzialmente molto pericolosi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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§ 8 und 30 des Hundegesetzes vom 14. April 20081 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.