Art. 28 OPAn

Allevamento di cani e gatti

1 L’incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.
2 Nell’allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all’ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali.
3 Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un’ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall’allevamento.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Divieto di acquisto, allevamento e soggiorno di cani potenzialmente molto pericolosi
    · 13/01/2010 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • § 8 und 30 des Hundegesetzes vom 14. April 2008
    · 13/01/2010 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.