Art. 80 OPAn

1 I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un contatto visivo con i conspecifici.
2 I parchi devono essere conformi ai requisiti di cui all’allegato 1 tabella 11.
3 I gatti possono essere tenuti in gabbie di detenzione individuale di cui all’allegato 1 tabella 11 n. 2 per al massimo tre settimane.
4 I gatti tenuti in tali gabbie devono potersi muovere al di fuori della gabbia almeno cinque giorni a settimana. Devono almeno disporre di un’unità di detenzione di cui all’allegato 1 tabella 11 n. 1.
5 I gatti maschi non possono essere tenuti in gabbie di cui al cpv. 3 nell’intervallo tra un accoppiamento e l’altro.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/11/2020 · 2 citazioni de Riassunto
  • VB.2020.00457
    17/06/2021 · 0 citazioni de

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