Art. 10 LFE

Provvedimenti generali di lotta

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l’obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente: 1. la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; 2. la macellazione o l’uccisione e l’eliminazione di questi animali; 3. l’eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un’epizoozia; 4. l’isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; 5. l’osservazione degli animali sospetti; 6. il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all’asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all’aperto; 7. l’esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; 8. l’aiuto gratuito del detentore degli animali all’applicazione dei provvedimenti di lotta; 9. la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; 10. l’omologazione e il modo d’uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie; 11. l’approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che assumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi di sanità animale.
2 La Confederazione ha la facoltà di:
  1. a. limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un’epizoozia le altri parti del Paese;
  2. b. ordinare che le misure intese ad estirpare un’epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un’epizoozia nell’insieme del Paese;
  3. c. dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.
3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l’igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2009.00702
    15/04/2010 · 2 citazioni de
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2020.241
    SST.2020.241
    · 06/05/2022 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2020.242
    SST.2020.242
    · 06/05/2022 · 1 citazioni de

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