Art. 12 OFE

Contenuto del certificato d’accompagnamento

1 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:
  1. a. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali da cui l’animale proviene e: 1. il n. BDTA attribuito a quest’ultima da Identitas AG ai sensi dell’articolo 15 cpv. 1 dell’ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, o 2. il n. di identificazione nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (n. RIS);
  2. b. la specie animale;
  3. c. per gli animali della specie bovina: il n. di identificazione, l’età e il sesso;
  4. d. per i camelidi del vecchio e nuovo mondo e per gli animali delle specie ovina e caprina: il n. di identificazione;
  5. e. per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: il n. di animali provenienti dalla stessa azienda detentrice di animali;
  6. f. la data in cui l’animale è portato via dall’azienda detentrice di animali;
  7. g. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali nella quale l’animale è trasferito;
  8. h. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda detentrice di animali non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.
2 Se la conferma di cui al cpv. 1 lett. h non può essere data, il certificato d’accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l’attestazione di un organo della polizia epizootica.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz; Widerhandlung gegen das Tierseuchengesetz
    · 27/02/2025 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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