Art. 12 OFE
Contenuto del certificato d’accompagnamento
1 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:
- a. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali da cui l’animale proviene e: 1. il n. BDTA attribuito a quest’ultima da Identitas AG ai sensi dell’articolo 15 cpv. 1 dell’ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, o 2. il n. di identificazione nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (n. RIS);
- b. la specie animale;
- c. per gli animali della specie bovina: il n. di identificazione, l’età e il sesso;
- d. per i camelidi del vecchio e nuovo mondo e per gli animali delle specie ovina e caprina: il n. di identificazione;
- e. per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: il n. di animali provenienti dalla stessa azienda detentrice di animali;
- f. la data in cui l’animale è portato via dall’azienda detentrice di animali;
- g. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali nella quale l’animale è trasferito;
- h. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda detentrice di animali non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.
2 Se la conferma di cui al cpv. 1 lett. h non può essere data, il certificato d’accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l’attestazione di un organo della polizia epizootica.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz; Widerhandlung gegen das Tierseuchengesetz0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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