Art. 22c LDA
Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse
1 Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se:
- a. l’emissione è stata prodotta prevalentemente dall’organismo di diffusione stesso o su suo incarico;
- b. l’emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell’emissione secondo il modo abituale; e c. la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.
2 Alle condizioni di cui al cpv. 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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7 citazioni04/06/2015 · 7 citazioni de
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Tarif A Fernsehen (Swissperform) [2014-2017]4 citazioni
Ultime sentenze del TF
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