Art. 22c LDA

Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse

1 Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se:
  1. a. l’emissione è stata prodotta prevalentemente dall’organismo di diffusione stesso o su suo incarico;
  2. b. l’emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell’emissione secondo il modo abituale; e c. la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.
2 Alle condizioni di cui al cpv. 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.