Art. 37 LPAmb

Prescrizioni esecutive cantonali

Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti la protezione dalle catastrofi (art. 10), l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10a–10d), il risanamento (art. 16–18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30–32, 32abis–32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.

Nessuna sentenza trovata per questo articolo.