Art. 37 LPAmb
Prescrizioni esecutive cantonali
Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti la protezione dalle catastrofi (art. 10), l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10a–10d), il risanamento (art. 16–18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30–32, 32abis–32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.
Nessuna sentenza trovata per questo articolo.