Art. 40 LPAmb
Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie
1 Il Consiglio federale può subordinare l’immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all’apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un’omologazione nella misura del carico ambientale che essi provocano.
2 Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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