Art. 29 LAINF
Diritto del coniuge superstite
1 Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all’indennità unica.
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3 Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte dell’altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto all’indennità unica.
4 Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se la vittima dell’infortunio era tenuta a versargli la pensione alimentare.
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6 Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte dell’assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due terzi. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte dell’avente diritto o col riscatto della rendita. …
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tetto massimo delle rendite1 citazioni
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2Art. 33 cpv. 2 lett. b, art. 43 OAINF: Adeguamento delle rendite complementari. - L'art. 43 cpv. 1 OAINF nel tenore vigente dal 1o settembre 1997 e l'art. 33 cpv. 2 lett. b OAINF nel tenore vigente dal 1o gennaio 1997 s…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VG.2021.000431 citazioni19/08/2021 · 1 citazioni de
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VG.2019.001091 citazioni30/01/2020 · 1 citazioni de
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VG.2019.001101 citazioni30/01/2020 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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