Art. 71 LAINF

Esenzione fiscale limitata

In deroga all’articolo 80 cpv. 1 LPGA , gli assicuratori sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali unicamente per gli importi destinati alle riserve tecniche, in quanto quest’ultime servano esclusivamente a garantire i diritti derivanti dalla presente legge.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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