Art. 53 OAINF

Notifica dell’infortunio

1 L’infortunato o i suoi congiunti devono notificare tempestivamente l’infortunio al datore di lavoro, al servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione, all’ufficio AI o all’assicuratore, fornendo informazioni riguardanti:
  1. a. l’ora, il luogo, le circostanze esatte e le conseguenze dell’infortunio;
  2. b. il medico curante o l’ospedale;
  3. c. i responsabili e le assicurazioni interessati.
2 Il datore di lavoro esamina immediatamente le cause e le circostanze dell’infortunio professionale; in caso d’infortunio non professionale egli rileva nella notifica dell’infortunio le indicazioni dell’assicurato. L’infortunato riceve una scheda d’infortunio, eccetto nei casi di poco conto; conserva questa scheda fino al termine della cura medica e la restituisce quindi al datore di lavoro che la inoltrerà all’assicuratore.
3 Gli assicuratori mettono a disposizione gratuitamente i formulari per la notifica dell’infortunio o della malattia professionale. Questi formulari devono essere riempiti in modo completo e conforme alla verità dal datore di lavoro, dal servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione, dall’ufficio AI o dal medico curante e consegnati senza indugio all’assicuratore competente. Devono contenere in particolare le indicazioni necessarie a:
  1. a. chiarire le circostanze dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia professionale;
  2. b. procedere all’esame medico dei postumi dell’infortunio o della malattia professionale;
  3. c. determinare le prestazioni;
  4. d. valutare la sicurezza sul lavoro e compilare le statistiche.
4 Gli assicuratori possono emanare direttive sulla notifica degli infortuni o delle malattie professionali da parte di datori di lavoro, servizi competenti dell’assicurazione contro la disoccupazione, uffici AI, lavoratori e medici.
5 La notifica dell’infortunio allʼINSAI non esime dall’obbligo di annunciare di cui all’articolo 42 cpv. 1 dell’ordinanza del 31 agosto 1983 sullʼassicurazione contro la disoccupazione.

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 13/12/2023 · 1 citazioni de
  • 11/10/2023 · 1 citazioni de
  • Verrechnung Unfalltaggelder mit Rentennachzahlungen IV im Jahr 1991; keine Wiedererwägung bzw. prozessuale Revision; Rückfall/Spätfolgen nicht auszuschliessen (BGE 8C_634/2009)
    UV.2007.00200
    · 30/06/2009 · 0 citazioni de

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