Art. 53 LSA

Dichiarazione di fallimento

1 Se la condizione di cui all’articolo 51a cpv. 1 è soddisfatta e non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca l’autorizzazione all’impresa di assicurazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.
2 La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Questi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

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