Art. 60 LSA

Rinuncia

1 L’impresa di assicurazione che rinuncia all’autorizzazione deve presentare alla FINMA, per approvazione, un piano di liquidazione.
2 Il piano di liquidazione contiene indicazioni circa:
  1. a. la liquidazione degli impegni finanziari risultanti dai contratti d’assicurazione;
  2. b. i mezzi stanziati a tal fine; e c. la persona incaricata della liquidazione.
3 Se l’impresa di assicurazione non si conforma al piano di liquidazione approvato, l’articolo 61 cpv. 2 si applica per analogia.
4 L’impresa di assicurazione che ha rinunciato all’autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d’assicurazione nei rami interessati; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.
5 L’impresa di assicurazione che ha soddisfatto gli obblighi derivanti dal diritto in materia di sorveglianza è liberata dalla sorveglianza e riottiene le cauzioni da essa depositate.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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