Art. 7 OGD
Aventi economicamente diritto
1 Sono considerate aventi economicamente diritto le persone la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale azionario del richiedente è almeno del 5 per cento e le persone o i gruppi di persone legate da accordi di voto che possiedono almeno il 5 per cento di tutti i diritti di voto.
2 Le persone che detengono una partecipazione di cui al cpv. 1 devono fornire alla CFCG una dichiarazione attestante se la partecipazione è a titolo personale o a titolo fiduciario per conto di terzi e se per tale partecipazione hanno concesso ad altri opzioni o diritti analoghi.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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