Art. 72 OSIA
Piano delle zone di sicurezza
1 La zona di sicurezza dev’essere rappresentata in un piano di zona che indichi le limitazioni della proprietà secondo il tipo, la superficie e l’altezza.
2 Per stabilire le zone di sicurezza sono determinanti, fatta eccezione per gli impianti della navigazione aerea, almeno le superfici protette del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli.
3 Il piano delle zone di sicurezza mostra in particolare:
- a. se e come lo spazio aereo può essere utilizzato da corpi volanti, in particolare da razzi pirotecnici;
- b. se e come vengono limitate le attività che possono ostacolare la visibilità, in particolare attraverso la forte produzione di fumo;
- c. se e a che condizioni sono ammesse attività, costruzioni e impianti che possono provocare accecamento, in particolare attraverso raggi laser o costruzioni con grosse superfici riflettenti;
- d. se e in quale forma i cambiamenti di utilizzo delle superfici che possono aumentare il rischio d’impatto con volatili richiedono l’approvazione dell’esercente dell’aeroporto; in singoli casi in cui l’approvazione è controversa, la decisione spetta all’UFAC dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente e i servizi specializzati cantonali.
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