Art. 12 OOPSM
Momento e durata del reclutamento
1 Le persone soggette all’obbligo di leva sono chiamate al reclutamento al più tardi nell’anno in cui compiono i 24 anni. Le persone soggette all’obbligo di leva che non sono state chiamate al reclutamento entro il compimento del 21° anno d’età sono interpellate annualmente per scritto dal comandante di circondario per quanto concerne il periodo della scuola reclute.
2 Il Cdo Istr può, su loro domanda, consentire alle Svizzere e agli Svizzeri che entro l’anno in cui compiono 24 anni non sono stati chiamati al reclutamento o non hanno ancora ricevuto una decisione definitiva in merito alla loro idoneità al servizio, di assolvere posticipatamente il reclutamento, sempre che le condizioni di cui all’articolo 9 cpv. 3 LM siano adempiute e sussista una necessità da parte dell’esercito. La domanda può essere presentata una sola volta.
3 Il reclutamento avviene al più presto 12 mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio della scuola reclute. In casi motivati il Cdo Istr può, a loro richiesta, autorizzare un reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva immediatamente prima dell’inizio della scuola reclute.
4 Il reclutamento dura al massimo tre giorni. Se entro questo termine non è possibile prendere alcuna decisione in merito all’idoneità, le persone soggette all’obbligo di leva interessate sono chiamate a un reclutamento complementare. Per gli esami attitudinali è possibile protrarre il reclutamento di due giorni al massimo.
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