Art. 4 OSM
Trattamento di dati personali
1 Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.
2 In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il cpv. 1 all’insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario.
3 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 1979 e della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati.
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