Art. 28 ODP
Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali
1 Le disposizioni esecutive cantonali della legislazione federale soggette a referendum vengono inoltrate alla Cancelleria federale dopo una votazione popolare o dopo la scadenza del termine di referendum; quelle che non sono soggette a referendum, dopo la loro accettazione da parte dell’autorità cantonale competente.
2 Nei casi non contenziosi esse sono approvate dalla Cancelleria federale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Nuovo conteggio delle schede nell'elezione del municipio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni07/09/2005 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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