Art. 84 RPIC
Diritto in caso di cessazione intera o parziale del rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno di età
1 Se per motivi diversi dal decesso e dall’invalidità il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa interamente o parzialmente dopo il compimento del 60° anno di età (art. 37 cpv. 3 e art. 38 cpv. 4), la persona assicurata può optare tra:
- a. il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro;
- b. il prelievo delle prestazioni di vecchiaia; oppure c. il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio, se è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione.
2 Gli assicurati che hanno raggiunto l’età di riferimento possono chiedere il trasferimento della prestazione di uscita di cui al cpv. 1 lett. a solo se sono ammessi nell’assicurazione secondo il regolamento dell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e la loro previdenza è protratta secondo l’articolo 33b LPP o differiscono la riscossione della prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 13b LPP.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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Ultime sentenze del TF
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