Art. 63 ONC
Passeggeri su motoveicoli e velocipedi
1 I passeggeri dei motoveicoli nonché dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei veicoli a motore a tre ruote simili a motoveicoli devono sedersi a cavalcioni e devono poter utilizzare predellini e poggiapiedi. Un fanciullo al di sotto dei sette anni può prendere posto soltanto su un apposito sedile autorizzato dall’autorità d’ammissione.
2 Nei carrozzini dei motoveicoli possono prendere posto soltanto tante persone quanti sono i sedili autorizzati. Sui rimorchi dei motoveicoli non possono essere trasportate persone.
3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:
- a. tante persone quanti sono i posti a sedere disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto su posti adatti alla loro altezza;
- b. su un elemento rimorchiato ai sensi dell’articolo 210 cpv. 5 OETV collegato a un velocipede a uno o due posti: 1. un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o 2. una persona disabile in sedia a rotelle;
- c. su una speciale combinazione velocipede-sedia a rotelle: una persona disabile; oppure d. su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti.
4 Oltre alle possibilità di cui nel cpv. 3, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino, in particolare, deve proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente.
5 Su velocipedi e ciclomotori senza sella per il conducente non è consentito trasportare persone.
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