Art. 82 ONC

Condizioni per i rimorchi eccezionali

1 Per la limitazione del peso effettivo dei rimorchi eccezionali è applicabile l’articolo 67 cpv. 5 o il peso del convoglio iscritto nel permesso giusta l’articolo 78.
2 Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare nel contempo alcun altro veicolo. In casi giustificati, l’autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri trainino, al massimo, due rimorchi eccezionali e che veicoli a motore, ad eccezione dei motoveicoli, tranino, al massimo, due piccole casse mobili. Per gli espositori di fiere può autorizzare due rimorchi per una lunghezza complessiva massima della combinazione di veicoli di 30 m.
3 Il permesso per i rimorchi eccezionali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.

Nessuna sentenza trovata per questo articolo.