Art. 2 LPre
Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
- a. sostanza esplodente: sostanza, miscela e soluzione la cui esplosione può essere provocata mediante innesco senza apporto di aria e che è atta a mettere in pericolo la vita e l’integrità delle persone o a distruggere cose;
- b. precursore: sostanza chimica che può essere utilizzata per fabbricare sostanze esplodenti, nonché le miscele e le soluzioni che la contengono;
- c. utilizzatore privato: persona fisica o giuridica che utilizza un precursore non a fini di lucro, di formazione o di ricerca e neppure nell’ambito di un’attività di pubblica utilità e che non lo mette a disposizione sul mercato;
- d. messa a disposizione sul mercato: fornitura di un precursore sul mercato nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- e. importazione: introduzione nel territorio svizzero;
- f. esportazione: uscita dal territorio svizzero.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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