Art. 2 LPre

Definizioni

Nella presente legge s’intende per:
  1. a. sostanza esplodente: sostanza, miscela e soluzione la cui esplosione può essere provocata mediante innesco senza apporto di aria e che è atta a mettere in pericolo la vita e l’integrità delle persone o a distruggere cose;
  2. b. precursore: sostanza chimica che può essere utilizzata per fabbricare sostanze esplodenti, nonché le miscele e le soluzioni che la contengono;
  3. c. utilizzatore privato: persona fisica o giuridica che utilizza un precursore non a fini di lucro, di formazione o di ricerca e neppure nell’ambito di un’attività di pubblica utilità e che non lo mette a disposizione sul mercato;
  4. d. messa a disposizione sul mercato: fornitura di un precursore sul mercato nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  5. e. importazione: introduzione nel territorio svizzero;
  6. f. esportazione: uscita dal territorio svizzero.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 16/11/2023 · 1 citazioni de
  • 31/10/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.