Art. 26 LPre

Uso del numero AVS

1 Fedpol e le autorità autorizzate ad accedere al sistema d’informazione in virtù dell’articolo 24 cpv. 1 sono legittimati a utilizzare sistematicamente il n. AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2 Il n. AVS è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altri sistemi d’informazione nei quali il n. d’assicurato è utilizzato sistematicamente, sempre che tale scambio di dati mediante n. AVS sia retto da una legge federale.
3 Le autorità competenti comunicano a fedpol il n. AVS ai fini di un suo uso nel sistema d’informazione.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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