Art. 27 LPre

Disposizioni d’esecuzione relative al sistema d’informazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative al sistema d’informazione di cui all’articolo 21. Disciplina in particolare la durata durante la quale possono essere conservati i dati.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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