Art. 2 OOCCS-USTRA

Personale incaricato del controllo e della valutazione

1 Le competenze per l’esecuzione di controlli della circolazione stradale sono rette dagli articoli 3 e 4 OCCS.
2 L’ubicazione, l’installazione, l’impiego e la manutenzione di sistemi di misurazione per l’accertamento ufficiale di fatti nel quadro di controlli della circolazione stradale sono di esclusiva competenza di personale formato.
3 Il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati deve:
  1. a. possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione, all’esecuzione della misurazione in questione e alla valutazione dei dati ricavati;
  2. b. essere autorizzato dall’autorità competente a svolgere le attività di controllo e di valutazione.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.

Nessuna sentenza trovata per questo articolo.