Art. 34 OOCCS-USTRA
La presenza delle sostanze stupefacenti di cui all’articolo 2 cpv. 2 dell’ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale è provata se i valori nel sangue raggiungono o superano i seguenti limiti:
- a. THC 1,5 µg/L b. morfina libera 15 µg/L c. cocaina 15 µg/L d. amfetamina 15 µg/L e. metamfetamina 15 µg/L f. MDEA 15 µg/L g. MDMA 15 µg/L
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