Art. 8 OOCCS-USTRA
Margine di sicurezza
1 Dalla velocità misurata arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina devono essere dedotti:
- a. per misurazioni tramite radar: 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h, 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- b. per misurazioni tramite laser: 1. 3 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 4 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h, 3. 5 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- c. per misurazioni stazionarie tramite radar in curva: 1. 10 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 14 km/h per velocità superiori o uguali a 101 km/h;
- d. per misurazioni mobili ai sensi dell’articolo 6 lett. c n. 1 con radar (radar in movimento): 1. 7 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 8 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h, 3. 9 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- e. per misurazioni con rilevatori stazionari a soglia come rilevatori ad anello induttivi, sensori piezoelettrici, rilevatori a soglia ottici: 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h, 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- f. per controlli della velocità su un tratto stradale: 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h, 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- g. per controlli effettuati da un veicolo inseguitore tramite sistema approvato di rilevamento della velocità a video e analisi automatica dei dati misurati mediante software autorizzato: i margini di sicurezza automatici, non influenzabili dal personale incaricato del controllo e della valutazione, conformemente al certificato di autorizzazione dell’Istituto federale di metrologia;
- h. per controlli effettuati da un veicolo inseguitore che non rientrano nel campo d’applicazione della lett. g: i margini di sicurezza definiti nella tabella dell’allegato 1;
- i. per misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato: 1. 15 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 15 per cento per velocità superiori o uguali a 101 km/h, 3. o un margine definito per il caso specifico dall’Istituto federale di me-trologia;
- j. per rilevamenti della velocità sulla base di una procedura di misurazione delle distanze autorizzata: 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h, 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h, 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h.
2 In caso di registrazioni prodotte da tachigrafi o registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazione dei dati, dalla velocità rilevata devono essere dedotti:
- a. 10 km/h per tachigrafi analogici (art. 100 cpv. 4 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) e per registratori di fine percorso analogici;
- b. 6 km/h per tachigrafi digitali (art. 100 cpv. 2 e 3 OETV) e per registratori di fine percorso digitali;
- c. 14 km/h per apparecchi di registrazione dei dati (art. 102 OETV).
3 Se il rilevamento della velocità avviene tramite un sistema di sorveglianza della fase rossa dei semafori in combinazione a rivelatori ad anello non omologati, dalla velocità rilevata si deducono i seguenti margini di sicurezza:
- a. 5 km/h per velocità fino a 50 km/h;
- b. il 10 per cento per velocità superiori o uguali a 51 km/h.
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