Art. 33 DPA

1 Se l’imputato non è altrimenti assistito, l’amministrazione in causa gli designa d’ufficio, tenendo conto per quanto possibile dei suoi desideri, un difensore scelto fra le persone menzionate nell’articolo 32 cpv. 2 lett. a:
  1. a. se l’imputato non è manifestamente in grado di difendersi da sé;
  2. b. durante il carcere preventivo, se questo si protrae per più di tre giorni.
2 Se l’imputato, per indigenza, non è in grado di provvedersi di un difensore a sua richiesta ne sarà pure designato uno d’ufficio. Sono esclusi i casi in cui la multa applicabile è inferiore a 2000 franchi.
3 L’indennità al difensore d’ufficio, riservato il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1), è stabilita dall’amministrazione in causa sulla base di una tariffa emanata dal Consiglio federale e è compresa nelle spese procedurali; nei casi del cpv. 1, l’imputato cui sono addossate le spese deve restituire l’indennità alla Confederazione se, secondo il suo reddito o il suo patrimonio, gli era possibile di provvedersi di un difensore.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 04/01/2022 · 3 citazioni de
  • 18/09/2014 · 3 citazioni de
  • 19/11/2015 · 2 citazioni de

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