Art. 51 DPA

1 Il funzionario inquirente può procedere al fermo dell’individuo gravemente indiziato di un’infrazione, qualora vi sia apparentemente un motivo d’arresto a tenore dell’articolo 52 e vi sia pericolo nel ritardo.
2 La persona fermata o, secondo l’articolo 19 cpv. 4, tradotta dinanzi all’amministrazione dev’essere immediatamente interrogata; le sarà data l’occasione d’infirmare gli indizi a suo carico e i motivi del fermo.
3 Se sussiste apparentemente un motivo d’arresto, la persona fermata dev’essere tradotta senza indugio dinanzi all’autorità giudiziaria cantonale competente a emettere un ordine d’arresto. Se il fermo è avvenuto in luogo appartato o impervio oppure se la competente autorità giudiziaria cantonale non può essere immediatamente raggiunta, la traduzione deve avvenire entro 48 ore.
4 L’autorità giudiziaria esamina se vi è un motivo d’arresto; il funzionario inquirente e la persona fermata devono essere uditi.
5 Susseguentemente, l’autorità giudiziaria ordina l’arresto o la liberazione, all’occorrenza sotto cauzione. Questa decisione può essere impugnata mediante reclamo (art. 26).
6 Se il funzionario inquirente presenta immediatamente reclamo contro la liberazione, il fermo è provvisoriamente mantenuto. Il direttore o capo dell’amministrazione in causa deve, entro 24 ore, comunicare all’autorità giudiziaria se intende mantenere il reclamo. Se questo è mantenuto, il fermo si protrae fino alla decisione della Corte dei reclami penali; è riservato l’ordine contrario della Corte dei reclami penali o del suo presidente.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 04/11/2021 · 5 citazioni de
  • 24/01/2018 · 4 citazioni de
  • 04/01/2022 · 3 citazioni de

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