Art. 22 OAE

Obbligo di controllo

1 Il contabile prende in consegna tutte le forniture e provvede alla ricezione di tutte le prestazioni che vanno a carico della formazione, controlla lo stato e la quantità e verifica l’esattezza delle fatture. Gli ufficiali del servizio tecnico che hanno ordinato e ricevuto siffatte forniture e prestazioni devono procedere ai relativi controlli e alle relative verifiche nonché certificarle con la loro firma.
2 Le fatture possono essere pagate soltanto dopo la certificazione della loro esattezza.
3 Le forniture e le prestazioni a favore della formazione devono essere sottoposte ai medesimi controlli della qualità e della quantità nonché alla medesima verifica dell’esattezza delle fatture.

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