Art. 3 OPSR
Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a. rifiuti urbani: 1. i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, 2. i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, 3. i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, 4. tutti i residui provenienti da impianti per il trattamento termico dei rifiuti di cui ai numeri 1–3 fino al momento in cui sono riciclati o depositati;
- b. impresa: un’entità giuridica dotata di un proprio n. d’identificazione d’impresa oppure un gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune;
- c. rifiuti speciali: i rifiuti designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif);
- d. rifiuti biogeni: i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica;
- e. rifiuti edili: i rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione di impianti fissi;
- f. materiale di scavo e di sgombero: il materiale scavato o sgomberato durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo; fbis. rifiuti di mercurio: 1. rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio, 2. il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al n. 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l’allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), 3. mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali;
- g. impianti per i rifiuti: gli impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero;
- h. ... i. impianti di compostaggio: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d’aria;
- j. impianti di fermentazione: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica;
- k. discariche: gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato;
- l. trattamento termico: il trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l’ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione;
- m. stato della tecnica: l’attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e modalità d’esercizio che: 1. è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e 2. un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico;
- n. riutilizzo: processo in cui oggetti e relativi componenti, che non sono rifiuti o che hanno perso la propria qualifica di rifiuti in seguito a un processo di riciclaggio, vengono impiegati nuovamente per uno scopo uguale a quello originario o per uno scopo analogo;
- o. preparazione per il riutilizzo: processo di riciclaggio in cui i rifiuti vengono preparati con trattamenti quali il controllo, la pulizia e la riparazione in modo da poter essere riutilizzati;
- p. valorizzazione materiale: processo di riciclaggio in cui le caratteristiche materiali dei rifiuti vengono utilizzate ai fini di un trattamento che permetta di impiegare nuovamente i rifiuti come materie prime secondarie;
- q. valorizzazione materiale ed energetica: processo di riciclaggio in cui i rifiuti sono sottoposti al contempo a valorizzazione materiale ed energetica;
- r. valorizzazione energetica: processo di riciclaggio in cui i rifiuti, nel quadro del loro smaltimento, vengono utilizzati come fonte di energia.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Espropriazione per una discarica1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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3 citazioni
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Ripristino dello stato di diritto0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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