Art. 79 LCA
1 Il beneficio si estingue col pignoramento del credito derivante dall’assicurazione e con la dichiarazione di fallimento dello stipulante. Esso rinasce quando cessi il pignoramento o sia revocato il fallimento.
2 Se lo stipulante ha rinunciato alla revoca del beneficio, il diritto creato dall’assicurazione a favore del beneficiario non soggiace all’esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione d'impugnazione della graduatoria, cartella ipotecaria, realizzazione di diritti derivanti da polizze d'assicurazione. 1. Il giudice adito con un'azione d'impugnazione della graduatoria non può esaminare se la gra…1 citazioni
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2DTF 53_II_1110 citazioni14/02/1927 · 0 citazioni
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3DTF 53_II_1230 citazioni01/01/1927 · 0 citazioni
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