Art. 7 OAV
Notificazione dell’assicuratore
1 L’assicuratore deve notificare la sospensione o la cessazione dell’assicurazione al più presto il giorno in cui scade la garanzia prevista dal contratto d’assicurazione. Se l’assicuratore stesso dispone di sospendere o di far cessare il contratto, egli deve avvisare lo stipulante sulle conseguenze della notificazione che s’appresta a fare all’autorità.
2 Ricevuta la notificazione, l’autorità revoca immediatamente la licenza di circolazione conformemente all’articolo 16 cpv. 1 della legge e incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le targhe di controllo.
3 La revoca della licenza di circolazione non viene disposta se l’autorità dispone di un nuovo attestato d’assicurazione.
4 Se non è a disposizione un nuovo attestato d’assicurazione e se le targhe di controllo non sono state restituite all’autorità entro 30 giorni dalla scadenza della garanzia prevista nel contratto d’assicurazione, le targhe di controllo sono segnalate ai fini del ritiro nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.
Nessuna sentenza trovata per questo articolo.