Art. 11 PA

1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall’urgenza di un’inchiesta ufficiale.
2 L’autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3 Fintanto che la parte non revochi la procura l’autorità comunica con il rappresentante.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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