Art. 65 PA
1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.
2 Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un avvocato.
3 L’onorario e le spese d’avvocato sono messi a carico conformemente all’articolo 64 capoversi 2 a 4.
4 La parte, ove cessi d’essere nel bisogno, deve rimborsare l’onorario e le spese d’avvocato all’ente o all’istituto autonomo che li ha pagati.
5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese. Sono fatti salvi l’articolo 16 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
824 citazioni
-
815 citazioni
-
583 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.