Art. 16 OASA

Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali

1 Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un’attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro luogo deve notificarsi entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.
2 Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro 14 giorni la sua partenza al servizio competente secondo l’articolo 17.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung (Bger 2C_65/2014)
    VD.2013.58
    · 22/10/2013 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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