Art. 5 OASA

Permesso d’entrata

Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora in vista di svolgere un’attività lucrativa è accolta e il richiedente si trova ancora all’estero, l’autorità competente procede nel modo seguente:
  1. a. per le persone soggette all’obbligo del visto, autorizza la rappresentanza svizzera all’estero a rilasciare il visto;
  2. b. per le persone soggette all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi in virtù del regolamento (UE) 2018/1240 , rilascia, su domanda, l’assicurazione di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Permesso di dimora per la preparazione del matrimonio e ricongiungimento familiare
    · 22/01/2026 · 0 citazioni de
  • Gesuch um Familiennachzug (BGer 2C_324/2024 vom 22. Januar 2025)
    VD.2023.175
    · 17/05/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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