Art. 5 OASA
Permesso d’entrata
Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora in vista di svolgere un’attività lucrativa è accolta e il richiedente si trova ancora all’estero, l’autorità competente procede nel modo seguente:
- a. per le persone soggette all’obbligo del visto, autorizza la rappresentanza svizzera all’estero a rilasciare il visto;
- b. per le persone soggette all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi in virtù del regolamento (UE) 2018/1240 , rilascia, su domanda, l’assicurazione di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Permesso di dimora per la preparazione del matrimonio e ricongiungimento familiare0 citazioni
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Gesuch um Familiennachzug (BGer 2C_324/2024 vom 22. Januar 2025)0 citazioniVD.2023.175· 17/05/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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