Art. 106a RFF
1 Se la realizzazione viene ordinata a dipendenza di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno richiesta da un creditore il cui pegno grava l’intero fondo, il fondo intero dovrà essere venduto.
2 L’epurazione degli oneri si estenderà anche a quelli che gravano le singole quote.
3 Il ricavo della vendita servirà in primo luogo alla copertura dei crediti gravanti l’intero fondo. L’eventuale eccedenza sarà ripartita tra i comproprietari proporzionalmente alle loro frazioni (art. 646 CC ) e, in caso di proprietà per piani, in proporzione al valore di stima, che sarà determinato giusta gli articoli 9 e 23.
4 Le condizioni di incanto dovranno prevedere il pagamento in contanti della parte del prezzo di vendita pertoccante ai creditori titolari di crediti garantiti da pegno gravanti le singole quote.
5 Lo stato di riparto (art. 112) dovrà pure regolare il riparto di un eventuale eccedente del ricavo della vendita sui crediti garantiti da pegno gravante l’intero fondo.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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Ultime sentenze del TF
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