Art. 117 RFF
1 Se nella realizzazione del pegno i crediti degli operai od imprenditori subiscono una perdita (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC ), l’ufficio assegnerà loro un termine di dieci giorni per promuovere al foro dell’esecuzione l’azione tendente al riconoscimento del diritto di essere pagati sull’importo del ricavo assegnato ai creditori pignoratizi anteriori (art. 841 cpv. 1 CC ).
2 Se l’azione è promossa entro questo termine, il riparto delle somme in litigio sarà sospeso fino a definizione amichevole o giudiziale della causa. Se l’azione è ammessa, la somma attribuita agli attori sarà prelevata sull’importo spettante al creditore pignoratizio soccombente.
3 Se il diritto di pegno spettante al creditore soccombente è stato assegnato nell’incanto all’aggiudicatario, l’attore sarà surrogato in questo diritto di pegno per l’importo attribuitogli dalla sentenza. L’ufficiale di esecuzione provocherà d’ufficio le iscrizioni occorrenti nel registro fondiario e nei titoli.
4 Se l’azione non è promossa entro il termine suddetto, l’ufficio potrà procedere al riparto senza tener conto dei crediti degli operai ed imprenditori rimasti scoperti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione dei creditori titolari di un'ipoteca degli artigiani e imprenditori contro creditoripegnoratizi anteriori, per il risarcimento sulla quota del ricavo assegnata ai convenuti, della perdita subita nella realizzazio…10 citazioni
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2DTF 53_II_4677 citazioni16/12/1927 · 7 citazioni
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3DTF 49_III_1735 citazioni01/01/1923 · 5 citazioni
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4DTF 62_II_893 citazioni01/01/1936 · 3 citazioni
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5Ipoteca degli artigiani1 citazioni
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6Ipoteca degli artigiani ed imprenditori1 citazioni
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