Art. 90 RFF

1 Dietro domanda del creditore pignoratizio procedente, l’ufficio richiederà l’annotazione sul registro fondiario d’una restrizione della facoltà di disporre nel senso dell’articolo 960 del CC (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a e 23a lett. a): 1. se non è stata fatta opposizione contro il precetto esecutivo (o l’opposizione sollevata è irregolare o tardiva); 2. se l’opposizione interposta validamente è stata rimossa definitivamente con giudizio di rigetto o con sentenza ordinaria o se fu ritirata.
2 L’ufficio darà conoscenza di questo disposto al creditore istante contemporaneamente alla notifica del duplo del precetto esecutivo.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 78_III_3
    18/01/1952 · 0 citazioni
  2. 2
    DTF 75_I_97
    01/01/1949 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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