Art. 97 RFF

1 Ricevuta la domanda di vendita, l’ufficio è tenuto a richiedere l’annotazione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre secondo l’articolo 960 del CC (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a e 23a lett. a).
2 Se l’annotazione è già stata praticata, tale richiesta non è necessaria.

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