Art. 2 OAC

Abbreviazioni

1 Per le autorità e le organizzazioni sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
  1. a. DATEC: Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni;
  2. b. USTRA: Ufficio federale delle strade;
  3. c. FSP: Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;
  4. d. SSML: Società Svizzera di Medicina Legale;
  5. e. SPC: Società svizzera di psicologia della circolazione.
2 Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
  1. a. LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
  2. b. ONC: ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale;
  3. c. OAV: ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione dei veicoli;
  4. d. OETV: ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
  5. e. LIAut: legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione dei veicoli;
  6. f. OLR1: ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore;
  7. g. OLR2: ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.
3 Per i sottosistemi del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
  1. a. SIAC Provvedimenti: sottosistema SIAC Provvedimenti;
  2. b. SIAC Persone: sottosistema SIAC Persone.

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