Art. 28 OAC

Nuovo esame di conducente

1 Se il conducente ha commesso infrazioni che fanno dubitare della sua capacità di condurre, l’autorità d’ammissione ordina un nuovo esame teorico o pratico di conducente oppure entrambi gli esami.
2 L’autorità può ordinare che il richiedente di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M o un conducente di veicoli a motore per i quali non è richiesta una licenza di condurre siano sottoposti a un esame pratico di conducente se sussistono dubbi sulla loro capacità di condurre.
3 Se il nuovo esame è ordinato in relazione con una revoca della licenza di condurre, di norma può aver luogo al più presto un mese dopo la scadenza della revoca; l’autorità rilascia alla persona interessata una licenza per allievo conducente.
4 Se la persona interessata non supera il nuovo esame, si applica l’articolo 23.
5 La data del nuovo esame di conducente non è iscritta nella licenza di condurre.

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2007.00270
    07/11/2007 · 5 citazioni de
  • Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 20. August 2021
    IV-2021/47
    · 20/08/2021 · 0 citazioni de
  • VB.2010.00498
    15/12/2010 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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