Art. 5 OAC
Eccezioni all’obbligo di possedere una licenza
1 Non necessitano di una licenza per allievo conducente:
- a. i titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che fanno domanda di una licenza di condurre della sottocategoria D1;
- b. i titolari della licenza di condurre della categoria C che fanno domanda di una licenza di condurre della categoria D;
- c. i richiedenti una licenza di condurre delle categorie speciali G e M.
2 Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:
- a. conducono a piedi un monoasse senza rimorchio;
- b. conducono un carro a mano provvisto di motore;
- c. conducono un autoveicolo di lavoro utilizzato in cantieri delimitati non completamente chiusi alla circolazione;
- d. conducono un ciclomotore leggero;
- e. conducono un monopattino autobilanciato;
- f. conducono una sedia a rotelle motorizzata con una velocità massima di 20 km/h.
3 Autorizzando il traffico interno di una impresa conformemente all’articolo 33 OAV , l’autorità cantonale può permettere eccezioni in merito alla categoria, alla sottocategoria o categoria speciale della licenza di condurre necessaria (art. 3).
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Fahren ohne Berechtigung etc.0 citazioni
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Anordnung einer verkehrsmedizinischen Untersuchung der Stufe 4 zur Abklärung der Fahreignung0 citazioniVD.2020.56· 20/06/2019 · 0 citazioni de
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Verkehrsprüfungen0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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