Art. 5 OAC

Eccezioni all’obbligo di possedere una licenza

1 Non necessitano di una licenza per allievo conducente:
  1. a. i titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che fanno domanda di una licenza di condurre della sottocategoria D1;
  2. b. i titolari della licenza di condurre della categoria C che fanno domanda di una licenza di condurre della categoria D;
  3. c. i richiedenti una licenza di condurre delle categorie speciali G e M.
2 Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:
  1. a. conducono a piedi un monoasse senza rimorchio;
  2. b. conducono un carro a mano provvisto di motore;
  3. c. conducono un autoveicolo di lavoro utilizzato in cantieri delimitati non completamente chiusi alla circolazione;
  4. d. conducono un ciclomotore leggero;
  5. e. conducono un monopattino autobilanciato;
  6. f. conducono una sedia a rotelle motorizzata con una velocità massima di 20 km/h.
3 Autorizzando il traffico interno di una impresa conformemente all’articolo 33 OAV , l’autorità cantonale può permettere eccezioni in merito alla categoria, alla sottocategoria o categoria speciale della licenza di condurre necessaria (art. 3).

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Fahren ohne Berechtigung etc.
    · 04/02/2025 · 0 citazioni de
  • Anordnung einer verkehrsmedizinischen Untersuchung der Stufe 4 zur Abklärung der Fahreignung
    VD.2020.56
    · 20/06/2019 · 0 citazioni de
  • Verkehrsprüfungen
    · 10/04/2008 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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