Art. 77 OAC
Luogo di stanza
1 È considerato luogo di stanza il luogo dove di regola il veicolo è custodito durante la notte dopo l’uso.
2 Il domicilio del detentore vale come luogo di stanza:
- a. per i veicoli utilizzati durante la settimana fuori del Cantone di domicilio del detentore e ricondotti a fine settimana, in media almeno due volte al mese;
- b. per i veicoli utilizzati alternativamente durante meno di nove mesi consecutivi in più Cantoni;
- c. per i veicoli il cui periodo di stanza è uguale sia all’esterno sia all’interno del Cantone di domicilio del detentore.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni23/01/2002 · 2 citazioni de
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