Art. 77 OAC

Luogo di stanza

1 È considerato luogo di stanza il luogo dove di regola il veicolo è custodito durante la notte dopo l’uso.
2 Il domicilio del detentore vale come luogo di stanza:
  1. a. per i veicoli utilizzati durante la settimana fuori del Cantone di domicilio del detentore e ricondotti a fine settimana, in media almeno due volte al mese;
  2. b. per i veicoli utilizzati alternativamente durante meno di nove mesi consecutivi in più Cantoni;
  3. c. per i veicoli il cui periodo di stanza è uguale sia all’esterno sia all’interno del Cantone di domicilio del detentore.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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