Art. 16 OPPA

Partecipazione a cooperative di costruzione d’abitazioni e simili

1 Il regolamento della cooperativa di costruzione d’abitazioni deve prevedere che i fondi della previdenza versati dall’assicurato per l’acquisto di quote di partecipazione vengano trasferiti, in caso di uscita dalla cooperativa, ad un’altra cooperativa di costruzione d’abitazioni o ad un altro organismo di costruzione di cui l’assicurato stesso usa un’abitazione oppure ad un istituto di previdenza professionale.
2 Il cpv. 1 si applica per analogia alle partecipazioni di cui all’articolo 3 lettere b–c.
3 Quote e partecipazioni simili vanno depositate presso il corrispondente istituto di previdenza fino al rimborso, all’insorgere del caso di previdenza o al pagamento in contanti.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rimborso del prelievo anticipato di fondi della previdenza professionale per la promozione della proprietà d'abitazioni; concessione di diritti economicamente equivalenti a un'alienazione sulla proprietà dell'abitazione
    · 01/07/2021 · 0 citazioni Riassunto

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