Art. 6 LAMO
Partecipazione della BNS
1 Nel caso di cui all’articolo 2 cpv. 1 il Consiglio federale può incaricare la BNS di concedere mutui o garanzie.
2 Il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui secondo l’articolo 3. In tal caso, sottopone all’Assemblea federale la domanda di un credito d’impegno ai sensi dell’articolo 8 cpv. 2 soltanto dopo aver ricevuto l’assenso della BNS.
3 Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell’articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio federale può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o di garanzie.
4 La Confederazione garantisce alla BNS l’esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest’ultima.
Ultime sentenze del TF
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