Art. 25 LTEO
Anno di tassazione
1 La tassa è stabilita ogni anno:
- a. per gli assoggettati domiciliati in Svizzera;
- b. per le persone soggette all’obbligo militare domiciliate all’estero ma che sono tenute a notificarsi in Svizzera conformemente alle prescrizioni militari o a quelle che reggono il servizio civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.
2 L’anno di tassazione è, di regola, l’anno civile successivo all’anno di assoggettamento.
3 La tassa delle persone soggette all’obbligo militare che intendono partire all’estero è stabilita e riscossa prima dell’inizio del congedo all’estero.
4 La tassa delle persone soggette all’obbligo militare domiciliate all’estero è stabilita al loro rientro in Svizzera. È applicabile l’articolo 38.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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Wehrpflichtersatz; Ersatzjahre 2018-20203 citazioni
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Wehrpflichtersatz; Ersatzjahr 20192 citazioni
Ultime sentenze del TF
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