Art. 4a LTEO
Esenzione degli Svizzeri all’estero dalla tassa militare
1 È esentato dalla tassa militare lo Svizzero all’estero che nell’anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all’estero, sempre che:
- a. all’inizio dell’anno di assoggettamento sia domiciliato all’estero da più di tre anni senza interruzione;
- b. durante l’anno di assoggettamento debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
- c. durante l’anno di assoggettamento, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell’esercito o del servizio civile di questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari.
2 Se la persona soggetta all’obbligo militare era già stata domiciliata all’estero anteriormente, questi soggiorni all’estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi.
3 Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all’obbligo militare che pur essendo domiciliati all’estero sono tenuti a notificarsi giusta le disposizioni del servizio militare o civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Wehrpflichtersatz 20191 citazioniWE.2022.10· 22/03/2021 · 1 citazioni de
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STRK.2021.52, Wehrpflichtersatzabgabe0 citazioniSTRK.2021.52· 22/06/2023 · 0 citazioni de
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Wehrpflichtersatz 20190 citazioniWE.2022.1· 27/04/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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