Art. 4a LTEO

Esenzione degli Svizzeri all’estero dalla tassa militare

1 È esentato dalla tassa militare lo Svizzero all’estero che nell’anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all’estero, sempre che:
  1. a. all’inizio dell’anno di assoggettamento sia domiciliato all’estero da più di tre anni senza interruzione;
  2. b. durante l’anno di assoggettamento debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
  3. c. durante l’anno di assoggettamento, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell’esercito o del servizio civile di questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari.
2 Se la persona soggetta all’obbligo militare era già stata domiciliata all’estero anteriormente, questi soggiorni all’estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi.
3 Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all’obbligo militare che pur essendo domiciliati all’estero sono tenuti a notificarsi giusta le disposizioni del servizio militare o civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Wehrpflichtersatz 2019
    WE.2022.10
    · 22/03/2021 · 1 citazioni de
  • STRK.2021.52, Wehrpflichtersatzabgabe
    STRK.2021.52
    · 22/06/2023 · 0 citazioni de
  • Wehrpflichtersatz 2019
    WE.2022.1
    · 27/04/2022 · 0 citazioni de

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