Art. 8 LTEO
Servizio militare o civile non prestato
1 Se in un anno successivo a quello in cui ha assolto la scuola reclute l’obbligato al servizio militare non presta il servizio in modo completo, si considera che in tale anno il servizio militare non è stato prestato ai sensi della presente legge.
2 Se in un anno successivo a quello in cui la decisione d’ammissione al servizio civile è passata in giudicato l’obbligato al servizio civile non presta almeno 26 giorni computabili di servizio, si considera che in tale anno il servizio civile non è stato prestato ai sensi della presente legge.
3 La tassa annuale non è dovuta per l’anno in cui l’obbligato al servizio non ha potuto prestare il servizio in modo completo per uno dei seguenti motivi:
- a. per motivi militari, perché chiamato in servizio al fine di coprire il fabbisogno di specialisti nelle formazioni o di quadri nei servizi d’istruzione;
- b. per motivi legati al servizio civile, se nell’anno di assoggettamento alla tassa non sussisteva alcun obbligo di prestare servizio; e c. poiché sussisteva un pericolo per la sua salute a causa di un’epidemia o di un’epizoozia.
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